Attestazioni iscrizione cittadini stranieri comunitari.
Cosa è
L'attestazione di iscrizione anagrafica di cittadini dell'Unione, comunemente denominata "attestazione di regolare soggiorno", di norma viene rilasciata, a richiesta dell'interessato, al momento della conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica o in un momento successivo, sempre che sussistano i requisiti di regolarità del soggiorno anche in relazione al momento della richiesta. Tale attestato non è un'autorizzazione al soggiorno a tempo indeterminato, ma rappresenta la prova che, al momento del suo rilascio, l'interessato ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Esso non può nemmeno avere il valore di un certificato anagrafico di residenza, che ha tutt'altro significato e valore. Per quanto riguarda il valore dell'attestazione di iscrizione anagrafica, così come per l'attestazione permanente, l'art.25 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, vi si afferma che il possesso di tali attestati "non può in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un diritto o il completamento di una formalità amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti può essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova". Tale disposizione limita l'importanza degli attestati, soprattutto di quello relativo al possesso dei requisiti necessari ai fini del diritto all'iscrizione anagrafica, poichè è ammessa la possibilità per il cittadino comunitario di dimostrare, con qualsiasi mezzo a sua disposizione, di essere beneficiario di diritti previsti dal nostro ordinamento per i cittadini comunitari in regola con le norme per l'ingresso e il soggiorno in Italia.
A chi è rivolto
I cittadini stranieri comunitari iscritti in ANPR hanno diritto a richiedere ed ottenere delle attestazioni di iscrizione anagrafica e attestazioni permanenti.
Accedere al servizio
I diretti interessati o persone opportunamente da loro delegate debbono presentarsi all'Ufficio Anagrafe Stato Civile del Comune di Serravalle Scrivia. Atti e documenti a corredo dell'istanza sono.
Cosa serve
Rilascio Attestazione di Soggiorno. Se la richiesta di attestazione avviene contemporaneamente alla richiesta di iscrizione APR dall’estero o per ricomparsa, non serve altra documentazione se non quella già presentata (l’attestato potrà essere rilasciato solo una volta che si è completato e confermato il procedimento di iscrizione APR); Nel caso in cui la richiesta sia successiva all’iscrizione APR, serve una verifica dei requisiti sulla base della documentazione prevista per l’iscrizione APR dall’estero o per ricomparsa.
Rilascio Attestazione Permanente. Dovrà essere verificato il possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione in APR dall’estero o per ricomparsa, per tutti e 5 gli anni per cui è prevista il soggiorno legale e continuativo. Il soggiorno legale si intende la presenza nel territorio nazionale del cittadino che abbia soddisfatto per almeno 5 anni le condizioni previste dalle norme. La continuità del soggiorno non è compromessa dalla cancellazione dall’APR, in quanto se il cittadino dimostra, con prove certe, che egli non si è allontanato dal territorio nazionale, egli mantiene intatto il diritto di soggiorno permanente. La presenza sul territorio nazionale può essere anche autodichiarata. Spetta al cittadino l’onere di dimostrare documentalmente il possesso dei requisiti. Nessuna disposizione richiede che il possesso dei requisiti per 5 anni debba essere riferito agli ultimi 5 anni. Il diritto di soggiorno permanente si matura se l’interessato ha posseduto i requisiti per un intervallo temporale di 5 anni continuativi, anche se al momento della richiesta i requisiti non sussistono. La continuità del soggiorno non è pregiudicata: 1. da assenze che non superino i 6 mesi all’anno; da assenze per l’assolvimento di obblighi militari; 2. da assenze fino a 12 mesi consecutivi per motivi rilevanti (gravidanza, maternità, malattia grave, studi o formazione professionale, o distacco per motivi di lavoro). In ogni caso il diritto di soggiorno permanente si perde a seguito di assenze superiori a 2 anni consecutivi. Il diritto di soggiorno permanente matura prima dei 5 anni se: 1. il lavoratore subordinato o autonomo cessa l’attività quando ha raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia; 2. il lavoratore subordinato è posto in condizione di prepensionamento, purchè abbia svolto in Italia la propria attività almeno negli ultimi 12 mesi e vi abbia soggiornato continuativamente per almeno 3 anni; 3. il lavoratore che ha risieduto continuativamente in Italia per oltre 2 anni, cessa l’attività per sopravvenuta incapacità lavorativa permanente (se l’incapacità dipende da infortunio sul lavoro o malattia professionale per cui ha diritto ad una prestazione a carico dello Stato, si prescinde dalla residenza continuativa di 2 anni); 4. il lavoratore, dopo 3 anni di soggiorno continuativo e di attività in Italia, esercita un’attività lavorativa in un altro Stato dell’UE, pur continuando a risiedere in Italia, permanendo le condizioni per l’iscrizione anagrafica. 5. In caso di morte del lavoratore mentre era ancora in attività, ma prima di avere acquisito il diritto al soggiorno permanente, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore deceduto, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente nei seguenti casi: 1. Il lavoratore alla data del decesso abbia soggiornato in via continuativa in Italia per 2 anni; 2. Il decesso sia avvenuto in seguito ad infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale; 3. Il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore deceduto. Il diritto di soggiorno permanente maturato anticipatamente nei casi dal n.1 al n.4 è esteso al familiare che soggiorna in Italia con il lavoratore. Il diritto al soggiorno permanete si perde a seguito dell’assenza dal territorio nazionale per un periodo superiore ai 2 anni consecutivi. Il familiare extracomunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni in Italia, unitamente al cittadino UE, ha diritto al soggiorno permanente. I figli minori di cittadini comunitari che acquistano il diritto al soggiorno permanente, acquistano automaticamente il medesimo diritto a prescindere dal periodo di presenza sul territorio nazionale, pertanto anche al momento della nascita o immigrazione. I figli minori possono essere iscritti sull’attestato di soggiorni permanente dei genitori.
Costi e vincoli
Per il rilascio delle attestazioni, una marca da bollo da Euro 16.00 per la richiesta e una marca da bollo da Euro 16.00 per ogni attestazione rilasciata. Per il rilascio dei duplicati: 1. qualora questi siano richiesti per furto o smarrimento, non vi è alcun costo; 2. qualora questi siano richiesti per deterioramento, i costi sono i medesimi che per il rilascio delle attestazioni.
Tempi e scadenze
n.d.
Contatti
Comune di Serravalle Scrivia - Servizio Elettorale e Leva, Stato Civile - Demografico - Immigrazione e Cittadini non Serravallesi
Via Berthoud, nr. 49, Piano terra
Tel. 0143.609431, Fax 0143.609499
demo@comune.serravalle-scrivia.al.it
info@pec.comune.serravalle-scrivia.al.it
Responsabile del Servizio: Dott. Lorenzo Bianchi
Staff: Ottolia Claudia, Zino Giuliano
Orario ordinario di sportello al pubblico
Ulteriori informazioni
n.d.
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Luoghi
Descrizione breve Il Palazzo Municipale, sede dell’Amministrazione Comunale, ospita gran parte degli Uffici Comunali.
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Uffici
Comune di Serravalle Scrivia – Servizio Elettorale e Leva – Stato Civile – Demografico – Immigrazione e Cittadini non Serravallesi – Protocollo Via Berthoud, nr.
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