Tariffa rifiuti corrispettiva (TA.RI.)

La tassa sui rifiuti si trasforma in corrispettivo per un servizio essenziale: la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Cosa è

TA.RI. (Tariffa rifiuti corrispettiva). Dal 1° gennaio 2020, al TA.RI. è applicata nei 25 Comuni facenti parte del territorio novese e tortonese che hanno deliberato il passaggio al nuovo sistema di fatturazione: tra questi anche il Comune di Serravalle Scrivia. Pertanto la bolletta della Tassa Rifiuti Corrispettiva rifiuti non sarà più emessa direttamente dal Comune, ma dalla società Gestione Ambiente S.p.A.
Per ogni necessità amministrativa relativa alla TA.RI. gli utenti sono inviati a rivolgersi alla società Gestione Ambiente contattando gli appositi "Ecosportelli":

Gli orari di apertura al pubblico degli "Ecosportelli" sono: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle 13.

A chi è rivolto

n.d.

Accedere al servizio

n.d.

Cosa serve

n.d.

Costi e vincoli

n.d.

Tempi e scadenze

n.d.

Contatti

Gestione Ambiente SpA

Via Paolo Giacometti, nr. 22 (piano terra), Novi Ligure (AL), tel. 0143.341057

tariffa@gestioneambiente.net

www.gestioneambiente.net

Ulteriori informazioni

Comune di Serravalle Scrivia - Settore Entrate

Gestione Entrate Tributarie

Tel. 0143.609443

tributi@comune.serravalle-scrivia.al.it

Responsabile del Servizio: Dott.ssa Roberta Nobile

Staff:

Schena Laura (0143.609443)

Monegato Andrea (0143.609464)

Orario di sportello al pubblico

Documenti e Modulistica

Deliberazione di Giunta Comunale nr. 91/2020

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 8/2020

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Denuncia TA.RI.

Autocertificazione TA.RI. immobili vuoti e privi di utenze

Dichiarazione di conferimento rifiuti urbani a soggetti esterni al pubblico servizio


Archivio TARI

La TA.RI. (tassa sui rifiuti) è stata istituita dalla Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, commi 639 e ss., a decorre dal 1 Gennaio 2014;  sostituisce il prelievo vigente fino al 31 Dicembre 2013 (TA.RES.). Rappresenta la componente relativa al servizio rifiuti dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) ed è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell’utilizzatore. Il presupposto della TA.RI. è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.  Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Per l'applicazione della TA.RI. si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. PRESUPPOSTO E SOGGETTO PASSIVO Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La TA.RI. è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.  Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Delibera aliquote e tariffe I.U.C. 2018

Regolamento TA.RI. 2020

Regolamento I.U.C. – TA.RI. (deliberazione di C.C.. n. 16 del 30/07/2014).

Agevolazioni/Riduzioni

Autocertificazione_immobili_vuoti_e_privi_di_utenze

DENUNCIA TA.RI. UTENZE DOMESTICHE

DENUNCIA TA.RI. UTENZE NON DOMESTICHE 

RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI TA.RI.

Pagamento TA.RI. 2018

Versamento in acconto: sono stati inviati ai contribuenti gli avvisi di pagamento in acconto, calcolati sul 40% di quanto dovuto utilizzando le tariffe TA.RI. 2018. Scadenza versamento acconto 31/05/2018.

Versamento a saldo: verranno inviati ai contribuenti gli avvisi di pagamento a saldo, con conguaglio sulle tariffe applicate per l’acconto. Il pagamento del saldo prevede n. 2 rate con scadenza nei mesi di novembre 2018 (1^ rata saldo/rata unica) e gennaio 2019 (2^ rata saldo).

Anni precedenti

Modalità di pagamento: PagoPA

Recupero Violazioni Tariffa Rifiuti (Anni pregressi)

Modalità di pagamento: PagoPA


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