Comune di Serravalle Scrivia
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Provincia di Alessandria

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Servizi Amministrativi

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Regolamento disciplinante l’accesso agli impieghi presso il Comune di Serravalle Scrivia e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione

Allegato "B" al Regolamento Servizi ed Uffici Comunali

 Capo I

MODALITÀ D’ACCESSO - REQUISITI GENERALI - BANDO DI CONCORSO - SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Art. 1

MODALITÀ DI ACCESSO

1.L’assunzione agli impieghi nel Comune di Serravalle Scrivia avviene:

a) per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica e categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro, che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell’offerta di lavoro;

c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.

2.Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati.

3.Con le medesime procedure e modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è reclutato il personale a tempo parziale.

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Art. 2

REQUISITI GENERALI

1. Possono accedere agli impieghi del Comune di Serravalle Scrivia i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;

2)Età non inferiore agli anni 18. Eccezionalmente viene stabilito un limite massimo di età per alcuni profili professionali, indicati nell’allegato "A" al Regolamento Servizi e Uffici, relativo alla dotazione organica del Comune,

3) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.

2. Per l’ammissione a particolari profili professionali possono essere prescritti ulteriori requisiti.

3. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.

4. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

5. Il requisito della condotta e delle qualità morali stabilito per l’ammissione ai concorsi nella magistratura viene richiesto per le assunzioni presso il servizio di Polizia Municipale.

6.I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

7. I cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.

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 Art. 3.

BANDO DI CONCORSO

1.I concorsi sono indetti con provvedimento del Segretario Comunale, previa identificazione dello stato di necessità per la copertura del posto da parte della Giunta Comunale.

2.Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle domande nonché l’avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte e orali ed eventualmente pratiche. Deve indicare le materie oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche, la votazione minima richiesta per l’ammissione alle prove orali, i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l’ammissione all’impiego, i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie. Il bando di concorso deve, altresì, contenere la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall’art. 29 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

3. L’Amministrazione comunale dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, la esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

4.Il bando di concorso deve essere adeguatamente pubblicizzato mediante:

-pubblicazione del testo all’Albo pretorio del Comune e mediante avvisi pubblici da esporsi negli uffici pubblici e nelle bacheche ubicate sul territorio comunale;

-trasmissione, per estratto, del testo al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e al Bollettino Nazionale dei Concorsi;

-trasmissione del bando integrale ai Comuni limitrofi, ai maggiori Comuni della Provincia (con popolazione superiore a 3.000 abitanti), alle organizzazioni sindacali e di categoria, all’Ufficio Provinciale del Lavoro-Sez.Circoscrizionale di Novi Ligure.

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Art. 4.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Personale del comune di Serravalle Scrivia, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando all’Albo Pretorio del Comune.

2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.

3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

4. L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

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 Art. 5.

CATEGORIE RISERVATARIE E PREFERENZE

 1. Nei concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto a una maggiore riserva nel seguente ordine:

1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche e integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15% senza computare gli appartamenti alle categorie stesse vincitori del concorso;

2) riserva di posti ai sensi dell’art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20% delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;

3) riserva del 2% dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell’art. 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio miliare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi e i mutilati civili;

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.

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 Art. 6.

SVOLGIMENTO DELLE PROVE

 1. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime.

2. Le prove del concorso sia scritte sia orali non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell’interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

3. Ai canditati che conseguono l’ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

4. Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

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 Art.7

CONCORSO PER ESAMI

 1. I concorsi per esami consistono:

a) per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore: in almeno due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale, comprendente l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera tra quelle indicate nel bando. I voti sono espressi di norma in trentesimi. Conseguono l’ammissione al colloquio i canditati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

b) per i profili professionali della quinta e sesta qualifica o categoria: in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale. Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

2. I bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per l’accesso ai profili professionali della settima qualifica o categoria superiore consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. Per i profili professionali delle qualifiche o categorie di livelli inferiori al settimo, il bando di concorso relativo può stabilire che le prove consistano in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.

3. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.

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Art. 8

CONCORSO PER TITOLI

 1. Nei casi in cui l’assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per soli titoli, la valutazione degli stessi è effettuata dalla Commissione Giudicatrice sulla base dei titoli presentati dai singoli concorrenti. Per i titoli è attribuito un punteggio massimo di 30/30 o equivalenti. Il bando indicherà i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

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 Art. 9

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI

 1. Nei casi in cui l’assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame.

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Art. 10

COMMISSIONI ESAMINATRICI

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli precedenti e delle prove selettive previste dal capo III del presente Regolamento, sono nominate con deliberazione della Giunta Comunale

2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, e non possono farne parte, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazione professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all’art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali principi esse sono pertanto così composte:

-Segretario Comunale - con funzioni di Presidente

-2 esperti come sopra identificati, di qualifica almeno pari a quella messa a concorso, esperti nelle materie oggetto del concorso.

Le funzioni di segretario sono svolte da dipendente del servizio Segreteria -Personale.

3. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L’utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

4. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.

5. Alle commissioni concorso previste nel presente regolamento, possono essere aggregati esperti per materie speciali, relativamente ai profili per i quali sono previste tali prove .

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Art. 11

CESSAZIONE DALL’INCARICO DI COMPONENTE DI COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l’espletamento dei lavori della commissione, cessano dall’incarico, salvo conferma dell’amministrazione.La Giunta Comunale con atto formale procede alla sostituzione dei membri cessati.

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Art. 12

ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE

1. L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata dalla Commissione giudicatrice, che deposita il proprio verbale nella segreteria del Comune dopo l’ultimazione dei lavori relativi.

2. L’esclusione dal concorso viene comunicata dal Segretario Comunale agli interessati, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro dieci giorni dal deposito del verbale di cui al precedente comma, con l’indicazione del motivo.

3. Prima dell’inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

4. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta.. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.

5. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.

6. All’ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della commissione esaminatrice fa procedere all’appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l’integrità della chiusura dei tre pieghi contenenti i temi, e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

7.Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L’inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Giunta comunale.

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Art. 13

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA NEI PROCEDIMENTI CONCORSUALI

1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli, deve essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali.

3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste.

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 Art.14

ADEMPIMENTI DEI CONCORRENTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE

 1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice.

2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice.

3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, ed i dizionari.

4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

5. La commissione esaminatrice cura l’osservanza delle disposizioni stesse e ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all’atto della prova non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

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Art. 15

ADEMPIMENTI DEI CONCORRENTI E DELLA COMMISSIONE AL TERMINE DELLE PROVE SCRITTE

 1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore; una grande munita di linguetta staccabile e una piccola contenente un cartoncino bianco.

2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita del cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l’indicazione della data di consegna.

3. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l’elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

4. Successivamente alla conclusione dell’ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice con l’intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell’ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all’ultima prova di esame, con l’avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.

5. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all’esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.

6. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell’esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

7.I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati ed i relativi verbali sono custoditi dal Segretario della Commissione.

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Art. 16

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI D’ESAME E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIA

 1. Di tutte le operazione di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5.

3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con deliberazione della Giunta Comunale ed è immediatamente efficace.

5. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate all’Albo Pretorio del Comune. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

6. Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di 3 anni dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

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 Art. 17

PRESENTAZIONE DEI TITOLI PREFERENZIALI E DI RISERVA NELLA NOMINA

1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Amministrazione Comunale, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza.

2. I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, che abbiano conseguito l’idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell’art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all’atto dell’immissione in servizio.

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Art. 18

ASSUNZIONI IN SERVIZIO

 1. I candidati dichiaranti vincitori sono invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sono assunti in prova nella qualifica e profilo professionale per il quale risultano vincitori. La durata del periodo di prova è regolata dal CCNL. I provvedimenti di nomina in prova sono immediatamente esecutivi.

2. Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora, il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

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 Art. 19

COMPENSI

 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, sono determinati, per tutti i tipi di concorso, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici.

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 Capo II

ASSUNZIONE MEDIANTE GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI PER L’IMPIEGO AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1987, N.56

 Art. 20

CAMPO DI APPLICAZIONE


    1. Il Comune di Serravalle Scrivia effettua le assunzioni per le categorie, le qualifiche e i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni tra gli iscritti, nelle liste di collocamento formate ai sensi dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego. I lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l’ordine di graduatoria risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l’impiego territorialmente competenti.

2. Possiede il requisito della scuola dell’obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962.

3. I dipendenti aventi diritto alla riserva di posti partecipano alle prove selettive previste dal presente regolamento, di norma unitamente ai lavoratori iscritti nelle liste di collocamento appositamente avviati e convocati.

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 Art. 21

PROCEDURE PER L’AVVIAMENTO A SELEZIONE.

 1. Il Comune di Serravalle inoltra direttamente alla sezione circoscrizione del lavoro richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, con l’indicazione del titolo di studio, della qualifica e profilo professionale richiesti e del livello retributivo. La sezione circoscrizionale per l’impiego, entro i termini previsti dalla legge, procede ad avviare a selezione i lavoratori nel numero richiesto secondo l’ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa.

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 Art. 22

SELEZIONE

 1. Il Comune di Serravalle Scrivia, entro dieci giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento, convoca i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, secondo l’ordine di avviamento e di graduatoria, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.

2. La selezione consiste in breve colloquio di cultura generale e nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica e profilo professionale relativi al CCNL.

3. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.

4. La sezione circoscrizionale per l’impiego provvede alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano in possesso dei requisiti richiesti, fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l’ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da parte del Comune dell’esito del precedente avviamento.

5. Le operazioni di selezione, sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute dall’affissione di apposito avviso all’albo dell’ente. A tutte le operazione provvede la stessa commissione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento o nel bando di offerta di lavoro.

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Art. 23

ASSUNZIONI IN SERVIZIO

 1. Il Comune procede a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, nel rispetto dell’ordine di graduatoria. Al termine del periodo di prova, si provvederà secondo la normativa vigente.

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 Capo III

ASSUNZIONI DI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE MEDIANTE GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI PER L’IMPIEGO AI SENSI DELLA LEGGE 2 APRILE 1968, N. 482, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - CAMPO DI APPLICAZIONE - REQUISITI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI ASSUNZIONE.

Art. 24

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le assunzioni obbligatorie presso il Comune di Serravalle Scrivia, dei soggetti di cui all’art. 1 della legge 2 aprile 1968, 482, come integrato dall’art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono secondo le modalità di cui all’art. 25 del presente regolamento.

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Art. 25

MODALITÀ DI AVVIAMENTO ED ASSUNZIONE.

 1. Il Comune di Serravalle Scrivia inoltra la richiesta all’Ufficio provinciale del lavoro competente.

2. L’ ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in analogia a quanto previsto per le assunzioni di cui all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, avvia i soggetti protetti alla prova tendente ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni, in misura doppia rispetto ai posti da ricoprire, secondo l’ordine di graduatoria risultante dagli elenchi degli iscritti per ogni singola categoria.

3. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l’assunzione.

4. In mancanza di iscritti appartenenti ad alcune categorie, l’ufficio di collocamento invia proporzionalmente i riservatari di altre categorie.

5.E’ comunque riservata al Comune la facoltà di provvedere all’accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge.

6.Il titolo di studio richiesto è quello delle declaratorie dei profili professionali nei quali è prevista l’assunzione.

7.Per quanto attiene l’espletamento del periodo di prova e della eventuale conferma in servizio, si provvederà secondo la normativa vigente.

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Capo IV

CONCORSI INTERNI

Art.26

CONCORSI INTERNI

 1.In applicazione di quanto previsto dall’art.6 comma 12 della L. 127/97, è prevista l’effettuazione di concorsi riservati al personale interno per il profilo professionale di Vice Comandante -VI qf- del servizio di Polizia Municipale, (come indicato nell’allegato A), profilo la cui professionalità si acquisisce esclusivamente operando all’interno dell’ente.

I requisiti d’accesso fanno comunque riferimento al comma 6 dell’art.24 DPR 347/83.

In fase di prima applicazione del presente regolamento, ed in via assolutamente transitoria, i requisiti di accesso al posto di Vice Comandante sono, oltre al titolo di studio (diploma di Scuola media Superiore) e all’inquadramento nella qualifica di Agente di PM, il possesso della patente di guida di cat.B.

I termini di cui agli artt. 4 e 6 sono ridotti rispettivamente a 15 gg (per le domande di ammissione), 8 gg ( diario delle prove scritte) e 10 giorni ( diario per le prove orali).

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Art.27

NORMA TRANSITORIA

 1.In fase di prima applicazione del presente regolamento, in aggiunta a quanto previsto dal precedente art.26, l’accesso ai posti di:

 -Istruttore Direttivo Servizi Amministrativi VII QF

-Istruttore Direttivo Servizi di Polizia Municipale VII QF

-Istruttore Direttivo Servizi Urbanistici VII QF

-Collaboratore Professionale -Collaboratore Amministrativo V QF (n.2 unità)

-Esecutore - Operaio specializzato IV QF (n. 2 unità¸requisiti: patente D pubbl CAP KD - patente caldaista)

trattandosi di professionalità acquisite all’interno dell’ente, avverrà con procedura concorsuale interna, mediante le seguenti procedure.

a)Emissione di bando di concorso con previsione delle modalità e requisiti richiesti per l’accesso ai posti, (in base ai disposti di cui al comma 6 art.24 DPR 347/83 e all’art. 5 DPR 268/87) e delle eventuali prove d’esame.

b)Presentazione dei titoli da parte dei candidati interessati, con allegata relazione analitica sui servizi, modalità organizzative, responsabilità conseguenti e risultati accertati circa le mansioni eseguite, che dimostri la professionalità acquisita all’interno dell’Ente.

c)Esame della relazione da parte della Commissione esaminatrice (nominata con le procedure di cui all’art.10 del presente regolamento) con giudizio circa l’idoneità della relazione stessa comprovante la professionalità acquisita all’interno dell’ente da parte dell’aspirante al posto.

d)Espletamento delle procedure concorsuali e approvazione degli atti della Commissione da parte della Giunta Comunale, con le modalità previste dall’art.16 del presente regolamento.

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Capo V

ASSUNZIONI PER ESIGENZE STRAORDINARIE

Art.28

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER
ESIGENZE TEMPORANEE O STAGIONALI

 

1. Ai sensi dell’art.6 comma 9 della L. 15.5.97 n.127 e smi, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi erogati dal Comune di Serravalle Scrivia, sono previste selezioni pubbliche per assunzioni a tempo determinato da effettuarsi con criteri che assicurino rapidità e trasparenza, per le ex V e VI qualifiche funzionali (ora cat. B3 e C),

2. La selezione è indetta con provvedimento del Segretario Comunale, previa identificazione dello stato di necessità da parte della Giunta Comunale.

3. I requisiti generali di accesso sono quelli indicati all’art.2 del presente regolamento.

Il bando di selezione deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle domande, i titoli di studio e/o professionali richiesti, la determinazione del diario e della sede e delle materie delle eventuali prove (materie conformi alle previsioni per l’accesso ai posti a tempo indeterminato come previsto nel presenti regolamento) con indicazione delle votazioni minime richieste per l’ammissione alle eventuali prove orali. Per la valutazione dei titoli si rimanda a quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del presente regolamento.

4. La Commissione esaminatrice è composta secondo quanto previsto dall’art. 10 del presente regolamento.

5. Il bando di selezione sarà adeguatamente pubblicizzato mediante:

-pubblicazione del testo all’Albo Pretorio del Comune e mediante avvisi pubblici da esporsi negli uffici pubblici o negli spazi adibiti alle Pubbliche Affissioni e nelle bacheche ubicate sul territorio comunale;

-trasmissione del bando ai Comuni confinanti, alle OOSS e all’Ufficio provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Novi Ligure.

6. La presentazione delle domande di ammissione alla selezione e lo svolgimento delle prove avviene secondo quanto previsto dagli artt.4 e 6 del presente regolamento, ad eccezione dei termini ivi previsti che vengono così modificati:

-le domande di ammissione alla selezione devono pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione del bando;

-il diario della eventuale prova scritta o pratica è comunicato ai candidati almeno 8 giorni prima dell’inizio delle prove medesime;
-l’avviso per la presentazione alla eventuale prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno 8 giorni prima della prova medesima.
7.Come previsto dall’ art.6 comma 9 della L. 15.5.97 n.127 e smi, in nessun caso i rapporti a tempo determinato instaurati a seguito delle procedure previste nel presente articolo, possono essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato.

8. Il bando di selezione indicherà il termine di validità della graduatoria.

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Il presente regolamento, allegato "B" al Regolamento dei Servizi e degli Uffici Comunali, è composto di n.28 articoli.

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