La TA.RI. (tassa sui rifiuti) è stata istituita dalla Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, commi 639 e ss., a decorre dal 1 Gennaio 2014; sostituisce il prelievo vigente fino al 31 Dicembre 2013 (TARES.). Rappresenta la componente relativa al servizio rifiuti dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) ed è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell’utilizzatore.
Il presupposto della TA.RI. è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
PRESUPPOSTO E SOGGETTO PASSIVO Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
IL COMUNE di SERRAVALLE SCRIVIA, con le DELIBERAZIONI SOTTO INDICATE, HA APPROVATO
Delibera aliquote e tariffe IUC 2018
REGOLAMENTO I.U.C. – TARI (deliberazione di C.C.. n. 16 del 30/07/2014).
MODELLI
Autocertificazione_immobili_vuoti_e_privi_di_utenze
DENUNCIA TARI UTENZE DOMESTICHE
DENUNCIA TARI UTENZE NON DOMESTICHE
RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI TARI
PAGAMENTO TARI 2018