Prima Casa

ICIA decorrere dal 1° Gennaio 2008 non si paga più l'I.C.I sulla PRIMA CASA. Già a partire dalla scadenza di lunedì 16 giugno, sono esentate dal pagamento dell'I.C.I. tutte le Abitazioni Principali, ad eccezione di quelle di Categoria Catastale A1, A8 e A9.
L'Esenzione si applica all'abitazione in cui si ha la Residenza Anagrafica ed alle pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali C2 (Limitatamente ad una cantina o una soffitta) e un immobile di categoria C6 o C7; dette pertinenze debbono essere effettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione princiaple (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).

L'Esenzione si estende anche alle Unità Immobiliari Assimilate all'Abitazione Principale e precisamente:
1. Abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità direttamente adibita a abitazione principale;
2. Alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa (ex I.A.C.P);

3. Abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanete, a condizione che la stessa non risulti locata;
4. Abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata;
5. Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari (parenti in linea retta fino al II grado ed affini fino al I grado), con contratto di comodato regolarmente registrato. Le agevolazioni per tale tipologia di immobile non possono essere applicate in favore dello stesso soggetto passivo con riferimento a più di due immobili concessi in comodato. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da presentare dal proprietario o usfruttuario entro il termine del pagamento a saldo dell'imposta e si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne sussistano le condizioni.

L'abolizione dell'I.C.I vale anche per l'Ex Casa Coniugale del contribuente separato o divorziato non assegnatario, a condizione che non sia proprietario di un 'altra abitazione nello stesso Comune. E' stata abrogata la detrazione statale dell'1,33% (fino ad un massimo di 200,00 Euro) istituita dalla Legge Finanziaria 2008.

 


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