Ravvedimento operoso

ICIL'istituto del Ravvedimento Operoso, previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, così come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001, e dall'art. 16, comma 5, del Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008, trova applicazione anche in materia di I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili.

Il contribuente o il trasgressore possono fruire di tale istituto, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
In tal caso, la sanzione amministrativa "ordinaria" è ridotta:
1) ad 1/12 (8,33%) del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
2) ad 1/10 (10%) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno durante il quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.
3) ad 1/12 (8,33%) del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

 


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