A decorrere dal 1° Gennaio 2008 non si paga più l'I.C.I sulla PRIMA CASA.
Già a partire dalla scadenza di lunedì 16 giugno, sono esentate dal pagamento dell'I.C.I. tutte le Abitazioni Principali, ad eccezione di quelle di Categoria Catastale A1, A8 e A9.
I contribuenti che hanno versato l'I.C.I per unità immobiliari che, per effetto della nuova normativa, sono state esentate dal tributo, hanno diritto al rimborso dell'importo versato. Si precisa che il rimborso può essere richiesto entro 5 anni dalla data del versamento.
E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre i 5 anni, e sino alla prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune, per immobili ubicati in Comune diverso. In dettaglio:
Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'Art. 1282 del Codice Civile, per cui producono interessi di pieno diritto. Gli interessi sono calcolati nella misura prevista dal successivo art. 22 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta.
Qualora il mancato riconoscimento del rimborso, seppure parziale, derivi da fatti o circostanze non segnalate dal contribuente, ma dei quali il Comune è a conoscenza, il Comune medesimo informa il contribuente, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti.
E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi e delle entrate patrimoniali locali secondo le disposizioni del Titolo III del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.