Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
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Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.
I verbali delle sedute del Consiglio sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal componente anziano secondo le modalità previste dall'art. 13.
I verbali delle sedute di Giunta sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dall'Assessore delegato (Vicesindaco) e, in assenza, dall'Assessore più anziano d'età fra i presenti.