Funzioni e Competenze

Consiglio ComunaleLa Giunta Comunale è l'organo di governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della collegialità,  della trasparenza e dell'efficienza.

Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimen­to degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posi­zione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli Istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge.

La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 6 Assessori, a norma dell'art. 47 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 2671.

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli ar­gomenti proposti dai singoli Assessori.

Alla Giunta compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto gene­rale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo colle­giale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

La Giunta collabora con il Sindaco ed opera attraverso le deliberazioni collegiali.

La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indi­ca lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla Legge e dallo Statuto, approva i ruoli ed i tributi dei canoni e delle entrate comunali. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzio­ni di governo:

a) propone al Consiglio i Regolamenti, sentita la Conferenza dei Capigruppo;

b) approva progetti e tutti i provvedimenti che com­portano impegni di spesa sugli stanziarnenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco o al Segretario con esclusione delle spese che impegnano i bilanci per esercizi successivi;

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determina­zioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di rac­cordo con gli organi di partecipazione;

e) nomina Commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;

f) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita Commissione, quelle discipli­nari e di sospensione dalle funzioni del personale co­munale, non riservati ad altri organi;

g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e dona­zioni, purché non comportino spese che impegnano il bilancio per gli esercizi successivi;

h) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come atto­re o convenuto ed approva transazioni che non com­portino modifiche al patrimonio del Comune;

i) fissa la data di convocazione dei comizi per i refe­rendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale relati­vo, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

l) esercita, previa determinazione dei costi ed indivi­duazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad altro organo;

m) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza norma­tiva del Consiglio;

n) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie at­tività e sull'attuazione dei programmi e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni orga­nizzatorie:

a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;

b) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzio­nali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;

c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Con­siglio, sentito il Revisore del conto.